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Ordinanza — n. 23877/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted robbery due to inadmissibility of generic factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's attempt to re-evaluate evidence through generic factual complaints. The lower court had convicted the appellant of attempted robbery based on the victim's consistent testimony and corroborating evidence, which the appellate court upheld. The supreme court ruled that such complaints improperly interfere with the trial judge's exclusive authority to assess factual credibility and persuasiveness.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the persuasiveness or adequacy of evidence are inadmissible as they constitute an impermissible interference with the trial judge's reserved power to evaluate factual credibility and the weight of proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual complaints evidence evaluation judicial discretion attempted robbery Cassation review procedural inadmissibility motivi probatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALVEZ MORENO FRANH STEVEN nato il 29/06/1985 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 marzo 2021 ad esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato Galvez Moreno Franh Steven alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione per travisamento della prova, tra l'altro non dedotto come motivo di appello, posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto, una lettura alternativa delle fonti probatorie, preclusa al sindacato di legittimità; attesa la puntuale motivazione resa, esente da vizi logici e giuridici, anche mediante il richiamo alle puntuali argomentazioni del GIP, che ha evidenziato, a pagina 5, la coerenza e la puntualità della versione della vittima, alla luce dei plurimi riscontri oggettivi, oltre che dell'esplicito riconoscimento fotografico, rispetto a quella del ricorrente e l'irrilevanza dei motivi della sottrazione in presenza dell'ingiusto profitto idoneo ad integrare il delitto contestato; considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono inammissibili tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il