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Ordinanza — n. 23845/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the convicted party rather than by a qualified defense attorney. The appellant had previously obtained a suspended sentence, but the trial court revoked this benefit in 2022, prompting the personal appeal. The Court ruled that since the appeal occurred after August 3, 2017, the law requiring mandatory representation by a registered defense counsel applies, rendering the personal signature invalid under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the 2017 legislative reform, appeals to the Court of Cassation must be signed by a registered defense counsel; personal signatures by the convicted party render the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory defense counsel personal signature invalidity suspended sentence revocation Code of Criminal Procedure revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SWALLAH RASHID nato il 24/03/1989 avverso l'ordinanza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Padova ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena conse- guito da Rashid Swallah con sentenza del Tribunale in sede del 13/10/2016. Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa di Reclusione di Padova. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi