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Ordinanza — n. 23836/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming wrong charge, lack of translation, and non-punishment cause for illegal re-entry. Verdict: inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal charge, claimed the deportation order was not translated into Arabic, and requested a cause of non-punishment. The court rejected these claims as confused, unsupported by evidence, or generic arguments that failed to address the specific facts of the illegal re-entry.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 2 ter, D.Lgs. n. 286/1998; Art. 616 c.p.p.: The Court holds that appeals based on confused legal qualifications, unsupported claims of language barriers, or generic arguments regarding non-punishment grounds must be declared inadmissible if they lack specific factual basis.

Parole chiave

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illegal re-entry deportation order non-punishment cause language barrier inadmissible appeal court costs immigration law violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 2 ter, D.Lgs. n. 286/1998
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo - con unico ed indistinto motivo - doglianze in merito alla qualificazione giuridica del reato, da intendersi quello dell'art. 10 bis, e non quello contestato ex art.
Art. 131 bis cod. pen.
Infine, quanto all'invocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha diffusamente spiegato le ragioni del diniego - pag.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 131 bis cod. pen
Infine, quanto all'invocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha diffusamente spiegato le ragioni del diniego - pag.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALEB MOHAMED ALI nato il 14/03/1994 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confer-mato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Agrigento che - a seguito di giudizio abbreviato - aveva condannato Mohamed Ali Taleb alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 10, comma 2 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, perché - raggiunto dal provvedimento di respingimento n. 43 con divieto di reingresso, emesso dal Questore di Agrigento in data 22/1/2019, eseguito il 28/1/2019 - faceva rientro in Italia, sbarcando a Lampedusa il 28/6/2019.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo - con unico ed indistinto motivo - doglianze in merito alla qualificazione giuridica del reato, da intendersi quello dell'art. 10 bis, e non quello contestato ex art. 10, comma 2 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, con conse- guente condanna alla sola pena pecuniaria; doglianze per la mancata traduzione del decreto di respingimento nella lingua araba parlata dal Taleb, oltre che per la mancata traduzione delle sentenze di merito, il che ha inibito la facoltà dell'impu- tato di esercitare il proprio diritto autonomo di impugnazione; infine, doglianza per il denegato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., della quale si assumono ricorrere i presupposti.

Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. La prima doglianza si presenta confusa e generica, insistendo su una qualificazione giuridica del fatto che è palesemente smentita dagli atti, dai quali risulta che nella specie si tratta di un illegale rientro in Italia nonostante Taleb fosse destinatario di un provvedimento di respingimento con divieto di reingresso - fattispecie tipicamente inquadrata nell'art. 10, comma 2 ter, TU Imm. - eseguito nel gennaio 2019 e violato nel giugno dello stesso anno.

Peraltro, tale fattispecie non contrasta con la cosiddetta Direttiva Rimpatri, come ha corretta- mente argomentato il primo giudice. La seconda doglianza non ha pregio, poiché da nessun atto del procedi- mento si evince la mancata comprensione della lingua italiana da parte del Taleb (oltre al fatto che tale doglianza viene avanzata per la prima volta in sede di legittimità). Infine, quanto all'invocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha diffusamente spiegato le ragioni del diniego - pag. 2/3 - mentre il motivo di ricorso si è dilungato su tematiche generali e generiche, quali l'astratta compatibilità con i reati di cosiddetta disobbedienza, ovvero indicando indici irrilevanti e non provati, come il dedotto motivo "ludico" della presenza in Italia del Taleb.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere