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Ordinanza — n. 23787/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already reviewed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Jiang Chunmei inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's denial of generic mitigating circumstances and specific statutory provisions, arguing violations of the Penal Code. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower territorial courts without valid rebuttal.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis, 62 bis, 132 cod. pen.; Appeals that merely reproduce grounds already adequately examined and dismissed by the territorial court without valid refutation are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic mitigating circumstances penal code provisions court of cassation procedural admissibility rebuttal of arguments attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata); rilevato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
Art. 132 cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANG CHUNMEI nato il 23/11/1961 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 13/12/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 03/06/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di JIANG CHUNMEI in relazione al reato di cui all'art. 474 comma secondo cod. pen. per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena nei confronti della predetta nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al residuo reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis, 62 bis e 132 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello non hanno correttamente disatteso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., "attesi i precedenti penali di cui l'imputata è gravata" ed hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in considerazione dalla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consigliere Estensore Il P