Criminal appeal dismissed as inadmissible because aggravating circumstance already decided differently in separate proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Filippo Rechichi's appeal inadmissible regarding an aggravating circumstance previously excluded by the execution judge. While Rechichi argued for the extension of the appeal's effect to other co-defendants, the court noted that the execution judge had already examined the issue in a separate proceeding with a different outcome. Consequently, the court ruled that the principle of non-extensiveness of appeal effects applies when the underlying question has been adjudicated incompatibly in another instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The effect of an appeal does not extend to other co-defendants when the contested issue has already been examined in a separate proceeding with a decision incompatible with the requested extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECHICHI FILIPPO nato a LOCRI il 16/04/1983 avverso l'ordinanza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con motivazione completa e coerente, che dal riconoscimento, nei confronti di Filippo Rechichi, della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — che è stata, invece, esclusa dal giudice»,fìéll'ambito di autonomo procedimento, ha vagliato le posizioni nei confronti degli imputati che, a differenza dell'odierno ricorrente, hanno optato per il rito ordinario — non discende la dedotta illegalità della pena; che la decisione impugnata appare, del resto, ossequiosa del pacifico indirizzo ermeneutico — formatosi proprio con riferimento all'eventuale, reciproca influenza di sentenze rese, in relazione alla medesima vicenda, a seguito della separazione di un procedimento, in origine unico, in conseguenza delle diverse scelte di ordine processuale — secondo cui «L'effetto estensivo dell'impugnazione non opera a favore degli altri imputati quando la questione posta a fondamento dell'impugnazione sia stata già esaminata nel merito con una decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione» (Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Capasso, Rv. 254765 - 01;
Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, De Carolis, Rv. 240362 - 01; Sez. 1, n. 19901 del 04/03/2004, Platania, Rv. 228052 - 01); ritenuto che, al cospetto di doglianze di manifesta infondatezza, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci