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Ordinanza — n. 23637/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding subjective element of the crime of receiving stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23637/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Maria Seccia inadmissible due to a failure to specify the exact grounds for challenging the lower court's finding on the subjective element of the crime. The appellant argued the conviction for receiving stolen goods lacked proper motivation regarding her intent, but the court ruled she did not engage with the territorial court's reasoning on how the crime's subjective element can be proven even without clear evidence of the item's origin. Consequently, the court applied the rule that vague or non-specific grievances do not permit the appellate judge to exercise their supervisory role, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 648, comma secondo, cod. pen.; The appeal must specify the precise grounds for the alleged error; failure to do so renders the appeal inadmissible, preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement subjective element crime receiving stolen goods appellate supervision lack of motivation court costs difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 648, comma secondo, cod. pen.
art. 648 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
e si chiede di qualificare i fatti ex art. 712 cod. pen., è privo dei requisiti prescritti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella
2 della sentenza impugnata in conformità all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA MARIA nato a BARLETTA il 17/08/1993 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 3 maggio 2019, con cui Maria Seccia è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e si chiede di qualificare i fatti ex art. 712 cod. pen., è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che la ricorrente non si è confrontata con le pertinenti argomentazioni della Corte territoriale in punto di elemento soggettivo del reato, contestato all'imputata, esposte alla pag. 2 della sentenza impugnata in conformità all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione . ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che, invece, connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore