Italian court dismisses appeal against fraud conviction for medical service payment concealment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Costantini's appeal inadmissible, upholding his conviction for fraud. The lower court found that Costantini concealed his inability to pay for a medical toxin procedure by initially claiming credit card issues before falsely stating he paid in cash. The Supreme Court rejected the arguments regarding the application of Article 641 of the Penal Code, noting they merely repeated errors already addressed and dismissed by the appellate collegium.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 641 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged misapplication of fraud provisions or distortion of evidence is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately examined and rejected by the territorial collegium.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI MARCO nato a VENEZIA il 21/06/1972 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza dell'Il febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 26 maggio 2021, con cui Marco Costantini è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 641 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deducono l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen. e il travisamento delle prove, poste a sostegno dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato - è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Collegio territoriale, che, in particolare, a pagina 6 della sentenza impugnata, ha evidenziato che dal compendio probatorio, segnatamente dalle dichiarazioni testimoniali del professionista, che ha erogato la prestazione medica, e della sua segretaria, era emerso che l'imputato, dopo aver preso un appuntamento, finalizzato ad acquistare una prestazione professionale medica in favore di una sua conoscente di non modico valore (filler della tossina botulinica per euro 1.000,00 circa), ha dissimulato, dapprima, una difficoltà di pagamento con la carta di credito, al fine di non adempiere la prestazione, per poi asserire - una volta richiamato al telefono - di aver pagato in contanti presso lo studio medico, ponendo così in essere una condotta fraudolenta finalizzata a celare il proprio stato di insolvenza (prima ben taciuto dallo stesso con false rassicurazioni al medico sulla volontà e possibilità di pagare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P