Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural requirements for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground of complaint was too generic to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power. The appellant argued against the finding of criminal liability for negligence regarding illicit phone proceeds, but the lower court's judgment clearly identified the negligence without specifying the factual elements required for a cassation review. Consequently, the court ruled that the appeal violated Article 581 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint are generic and do not specify the factual elements necessary for the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIULLO MARIA ROSARIA nato a NAPOLI il 04/06/1964 avverso la sentenza del 20/01/2016 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO- Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 20 gennaio 2016, condannava Ciullo Maria Rosaria alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili dunque in sede di legittimità, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha correttamente individuato nella ricezione da parte della prevenuta del telefono provento di illecito la negligenza tipica della contravvenzione contestata, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Considerato che la seconda doglianza, che genericamente lamenta l'eccessività della sanzione irrogata, risulta manifestamente infondata, avendo il giudice fissato la pena in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), con esclusione dell'arresto e concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 , Il Consigliere estensore Il President