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Ordinanza — n. 23457/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction for being merely reproducible of already examined grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23457/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giuseppe Pennelli's appeal against his robbery conviction inadmissible. The court found the appellant's arguments were merely reproducible of censures already adequately examined and dismissed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected because it sought an alternative factual reassessment rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 60, Art. 61 c.p.p.: Appeals that are merely reproducible of grounds already examined and dismissed are inadmissible; they cannot solicit a substantive re-evaluation of the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproducible grounds robbery conviction factual reassessment Italian criminal procedure Supreme Court evidence evaluation partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.p.
Art. 61 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
Art. 112 cod. pen.
110, 628, comma primo e terzo (art. 112 cod. pen.) e n.
Art. 62-bis cod. pen.
6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 112 cod. pen
110, 628, comma primo e terzo (art. 112 cod. pen.) e n.
art. 62 -bis cod. pen
6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNELLI GIUSEPPE nato a BARI il 02/09/1990 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 08/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 02/02/2017 nei confronti di Giuseppe Pennelli in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo (art. 112 cod. pen.) e n. 3-bis cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110, 628 comma primo e terzo (art. 112 cod. pen.) e n. 3-bis cod. pen., nonché gli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, che a pag. 5 e ss. della sentenza impugnata - in linea con la motivazione del giudice di primo grado che hanno saldato ed integrato - hanno dato congruamente conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, emerso dalle risultanze processuali e dai numerosi indizi gravi, precisi e concordanti, quali la piena corrispondenza tra l'abbigliamento dei rapinatori descritto dai testi e quello ricavabile dalle immagini estrapolate dalla videosorveglianza, l'ammissione di responsabilità del complice, il ritrovamento del passamontagna e dei guanti in lattice indossati dai rapinatori e gli accertamenti degli operatori di polizia giudiziaria, tutti elementi comprovanti il pieno coinvolgimento del Pennelli nella rapina contestata.

Si veda, inoltre, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., attesa la gravità del delitto e le risultanze del casellario giudiziale; osservato, peraltro, che le censure difensive contenute nel primo motivo di ricorso tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/20