Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted robbery and aggravated assault. The appellant argued the trial court lacked specific reasoning regarding criminal responsibility, but the court found this argument merely repetitive of already rejected factual claims. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify specific procedural errors or misinterpretations of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are merely repetitive of facts already disallowed or lack specific identification of legal errors, rendering them unsuitable for the jurisdictional review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBAOUI YOUSSEF DIEGO nato a SALUZZO il 07/11/2000 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8 luglio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cuneo, pronunciata in data 11 marzo 2021, che aveva condannato Talbaoui Youssef Diego alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravati a titolo di concorso anomalo. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è privo di specificità poiché meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale e finalizzati a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal Giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 6, ha evidenziato come, dagli elementi agli atti, l'imputato risultasse pienamente complice dell'azione criminosa solo materialmente eseguita dai correi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consig