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Ordinanza — n. 23157/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming night-time theft aggravation error and sentencing motivation lack. Appeal rejected due to correct application of law and sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the night-time theft aggravation despite security cameras and failed to justify the sentencing increase. The court ruled that the lower court correctly applied the Supreme Court's precedent regarding security systems and provided sufficient reasoning for the penalty adjustment.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.; Art. 63, comma 4 cod. pen.: The existence of a security camera system without real-time police connection does not exclude the night-time theft aggravation, and sentencing increases must be adequately motivated regarding the offender's personality and the crime's disvalue.

Parole chiave

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night-time theft aggravation security camera system sentencing motivation Cassazione ordinanza minorata difesa aggravamento della pena furto aggravato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
I) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. La Corte di merito ha errato nel riconoscere l'aggravante della minorata difesa per essere stato il furto commesso in orario notturno.
Art. 63, comma 4 cod. pen.
II) Carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHDIMI KAMAL nato il 25/02/1979 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lakhdimi Kannal, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa. Rilevato che il ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso.

I) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. La Corte di merito ha errato nel riconoscere l'aggravante della minorata difesa per essere stato il furto commesso in orario notturno. Il fatto è stato commesso nel centro di Sanremo all'interno di uno stabile dotato di telecamere funzionanti. II) Carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen.; carenza di motivazione in ordine alla richiesta della sua applicazione nel minimo edittale, come richiesto nei motivi quarto e sesto dell'appello.

Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sui punti dedotti dalla difesa. Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo recentemente sul tema della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen., hanno stabilito il seguente principio di diritto: "La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto" (così Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095); rilevato, quanto alla presenza delle telecamere sul /ocus commissi delicti, che la Corte di merito ha correttamente sottolineato come tali telecamere non consentissero una sorveglianza in tempo reale ed un possibile intervento in continenti delle Forze di polizia a tutela del bene (in ordine a tale profilo le Sezioni Unite citate hanno precisato in motivazione:"L'esistenza di un siffatto impianto potrà essere valorizzata per escludere la circostanza aggravante de qua nei casi in cui l'impianto di videoripresa, atto di per sé a consentire ex post l'individuazione dei responsabili del reato, sia collegato alla centrale operativa di polizia o di un istituto di vigilanza privata, sì da consentire il tempestivo accorrere di soccorsi.

In altri casi in cui l'impianto sia spento o altrimenti disattivato dal soggetto agente, o sia privo del collegamento con centrali operative delle forze dell'ordine o di istituti di vigilanza privati, la sua installazione non rileverà ai fini dell'esclusione della circostanza aggravante in esame"). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la giustificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. si rinviene nella parte motivazionale in cui la Corte di merito si esprime in termini di congruità della pena irrogata, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato e il disvalore del fatto per modalità di esecuzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023