Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23151/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence due to lack of leniency grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Garcea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Garcea argued that the lower court violated statutory provisions regarding non-punishability for minor offenses and failed to properly motivate its decision on sentencing. The court rejected these claims, finding the first-instance judgments well-motivated and correctly applying the law to deny leniency based on the defendant's negative personality and prior record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the denial of non-punishability for minor offenses or the specific sentencing must be dismissed if the lower court's reasoning is sound and based on established facts regarding the offender's negative personality and lack of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft non-punishability negative personality sentencing review inadmissible appeal court costs Italian Criminal Code attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Art. 111 Cost.
« violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'obbligo motivazionaie di ogni provvedimento di natura giurisdizionale;
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 111 Cost
« violazione dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCEA ANTONIO nato a NAPOLI il 08/01/1990 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Garcea Antonio, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n, 2 e 5 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta:

1. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

2. mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, travisamento della prova; 3. « violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'obbligo motivazionaie di ogni provvedimento di natura giurisdizionale;

4. Violazione degli artt. 62-bis e 133 ,cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi non trovano riscontro nella motivazione offerta nelle conformi sentenze di merito, in cui, con riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., i giudici hanno evidenziato, ai fini del diniego del beneficio, l'esistenza di fattori --- quali !e gravi modalità della condotta, la negativa personalità dell'imputato e la non esiguità del danno - ostativi al riconoscimento della indicata causa di esclusione della punibilità.

Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha trovato compiuta giustificazione in sentenza, avendo i giudici di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici; considerato, quanto alla pena in concreto irrogata, che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere