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Ordinanza — n. 23134/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain due to non-qualifiable recidiva complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23134/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because the complaint regarding unproven recidivism did not fall within the statutory grounds for review. The appellant argued that the recidivism was not excluded, but the court ruled this specific defect is not a valid reason to challenge a plea agreement. Consequently, the appeal was rejected de plano without a full examination of the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality; complaints regarding the exclusion of recidivism are excluded, requiring a de plano inadmissibility declaration.

Parole chiave

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plea bargain appeal recidivism exclusion inadmissibility de plano Italian criminal procedure statutory grounds review motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA GIANLUCA nato a CAGLIARI il 16/07/1971 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdat vviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Sanna Gianiuca a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta • e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che la doglianza elevata dal ricorrente (mancata esclusione della contestata recidiva) non rientra nel novero dei motivi per i quali è consentita l'impugnazione della sentenza in questa sede. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres