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Ordinanza — n. 22876/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and mere factual complaints outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22876/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft by arguing violations of substantive and procedural law regarding aggravating circumstances. The court rejected these claims as repetitive of lower court findings and constituted by mere factual complaints, which fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.; Art. 192, cod. proc. pen.: Appeals based on repetitive arguments or mere factual complaints regarding the existence of aggravating circumstances are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds factual complaints theft aggravating circumstance cassation jurisdiction truffa aggravata lotta contro la frode contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.
Con sentenza del 04/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 29/09/2020 del Tribunale di Lecco di condanna di Luigi Iannuzzi alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640, secondo comma, n.
Art. 192, cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
e all'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI LUIGI, nato a Milano il 07/12/1968 avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 04/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 29/09/2020 del Tribunale di Lecco di condanna di Luigi Iannuzzi alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in riferimento all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della cosiddetta minorata difesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché sono reiterativi di profili già correttamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale e, peraltro, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione esente da vizi logici, che si salda con quella del primo giudice e la integra, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione dei fatti operata dal Tribunale, e condivisa dalla Corte di appello, ai sensi del n. 2-bis del secondo comma dell'art.640 cod. pen., avendo l'imputato profittato delle modalità di vendita online per impedire alla persona offesa di poter constatare la mancata disponibilità del bene venduto, approfittando così della minorata difesa della stessa vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2