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Ordinanza — n. 22869/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on money laundering appeal as it merely repeats lower court's valid reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22869/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the conviction for money laundering, claiming the lower court erred in law. The court rejected this, ruling that the appeal's arguments were merely a reproduction of the merits judgment's already correct legal reasoning regarding the conversion of illicit funds into gold.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 648-ter.1 c.p.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it merely reproduces the reasoning of the merits judgment without presenting new legal arguments.

Parole chiave

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money laundering appeal inadmissibility reproduction of reasoning merits judgment legal violation appeal appropriazione indebita di fondi irregolarità finanziarie riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 648-ter.1 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna
pen., sia integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda di beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATA MARIO, nato a Giulianova il 08/12/1977 avverso la sentenza del 23/06/2022 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. FEDERICA RINALDINI, difensore della parte civile Intesa Sanpaolo s.p.a. (in cui Unione Banche italiane s.p.a. è stata fusa per incorporazione il 26 marzo 2021), la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte civile, depositando, altresì, relativa nota spesa; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 23/06/2022, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 26/09/2019 del G.u.p. del Tribunale di Ascoli Piceno, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di Mario Granata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 646 e 61, n.

2) e n. 11), cod. pen. (capo "a" dell'imputazione), di cui agli artt. 646 e 61, n.

7) e n. 11), cod. pen. (capo "e" dell'imputazione) e di cui agli artt. 81, 648-ter.1, secondo e quinto comma, e 61, n.

2) e n.

7) cod. pen. (capo "d" dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale per l'attribuito reato di autoriciclaggio di cui al capo "d" dell'imputazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, essendo stato provato come lo stesso abbia utilizzato il provento delittuoso per acquistare lingotti in oro di investimento e ciò sia per evitare che emergesse la sua provenienza dalla commessa appropriazione indebita, sia pure per poter lucrare sul valore di detto elemento, oggetto di specifico e fruttuoso mercato: talché, l'acquisto di oro rientra perfettamente nel concetto di attività speculativa e, inoltre, modificando la natura fisica del provento delittuoso, il Granata aveva reso obiettivamente più difficoltosa la sua individuazione, integrando così gli elementi costitutivi del contestato reato; del pari, i giudici del gravame hanno correttamente evidenziato come l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, quarto comma, cod. pen., sia integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda di beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528-02), così fornendo un'ampia, articolata e corretta risposta alle doglianze difensive; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L'imputato deve essere inoltre conseguentemente condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Intesa Sanpaolo s.p.a., che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Intesa Sanpaolo s.p.a. che liquida in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge. Così