Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive and specific legal argumentation already rejected at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Aldo Tirolese inadmissible, upholding the second-instance conviction for embezzlement. The appellant argued for a lighter sentence, but the court found his legal grounds repetitive and identical to those already rejected during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of those already rejected in the second instance judgment, lacking any new specific argumentation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIROLESE ALDO nato a MILANO il 25/05/1981 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 7 ottobre 2022, confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800 di multa pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 16 marzo 2021, nei confronti di Aldo Tirolese in relazione al reato di appropriazione indebita. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio appare del tutto aspecifico, in quanto reiterativo di censura già proposta in sede di gravame di appello ed ivi respinta con argomentata statuizione, riconoscendo in particolare che "il giudice ha determinato la pena in maniera superiore al minimo, motivando in modo dettagliato, con riferimento alla gravità del fatto, desunta dall'integrale inadempimento dei canoni, dall'intensità del dolo desumibile da una certa premeditazione e dalla pervicacia mostrata persino in costanza di processo, perseverando nel non adempiere, nemmeno parzialmente, nonché dall'entità del danno";
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente