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Ordinanza — n. 22836/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on extortion attempt, ruling victim's cooperation with police arrest confirms consummated crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Centrone inadmissible regarding a conviction for extortion. Centrone argued that the crime was attempted, but the appellate court had already confirmed the consummated charge based on the victim's cooperation with police leading to the arrest. The court rejected this claim as legally unfounded, citing established jurisprudence that such cooperation constitutes a subjective reaction to coercion rather than an attempt to prevent the consummation of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 56, 629 cod. pen.; When a victim, under direct police control, cooperates to arrest the extortionist, the crime is deemed consummated because the victim's actions represent a subjective reaction to the state of coercion without eliminating the offender.

Parole chiave

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extortion consummated attempted extortion victim cooperation police arrest subjective reaction inadmissible appeal criminal procedure pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018
pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTRONE GIUSEPPE nato a ANDRIA il 12/05/1976 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, pronunciata in data 24 marzo 2021, nei confronti di Giuseppe Centrone, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624 e 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417), secondo cui, nel caso di consegna della somma estorta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria che, immediatamente dopo, provveda all'arresto del responsabile, ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'estorsore integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 202