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Ordinanza — n. 22779/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for counterfeiting and money laundering, ruling appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fall Saliou inadmissible, upholding his conviction for counterfeiting and money laundering. The appellant argued for a violation of law regarding the concurrence of crimes and a lack of motivation, but the court found these grounds inconclusive since mitigating circumstances were already granted at the trial level. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 474 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the contested grounds are inconclusive regarding the granting of mitigating circumstances already established at the trial level, or when the alleged violation of law contradicts established jurisprudence on the concurrence of distinct criminal conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility concurrence of crimes counterfeiting and money laundering lack of motivation defense court costs and fine contraffazione di merci doppia vendita perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 474 cod. pen.
pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
art. 474 cod. pen
pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL SALIOU nato a YEUMBEUL( SENEGAL) il 13/10/1987 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri, pronunciata il 19 febbraio 2018, che aveva condannato Fall Saliou alla pena ritenuta di giustizia per i reati ch commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso materiale tra i due reati contestati, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto inconferente rispetto al provvedimento impugnato, che ha confermato la decisione del Tribunale con cui erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche ed era stata inflitta una pena prossima al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.