Italian Court dismisses appeal claiming lack of evidence for robbery conviction due to insufficient specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Versace's appeal inadmissible, upholding the lower court's robbery conviction. Versace argued the trial court failed to properly evaluate evidence regarding his joint criminal responsibility, but the appellate court found his claims lacked concrete specificity. The court ruled that the trial judge's reasoning was sound and that the victim's inability to provide photographic identification did not undermine the robustness of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely prefigures a re-evaluation of evidence or facts without identifying specific and decisive distortions of the trial record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSACE FRANCESCO nato a GIOIA TAURO il 24/07/1973 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 5 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, pronunciata in data 6 giugno 2018, nei confronti di Francesco Versace, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, 582 e 56 - 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità per il concorso nel reato di rapina, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudic:e del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sul granitico quadro probatorio per i molteplici indizi richiamati e sulla inidoneità della mancata individuazione fotografica ad inficiare tale solidità in ragione della circostanza che la persona offesa, affetta da grave miopia, avesse perso gli occhiali da vista durante l'aggressione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2