Cassation court dismisses appeal claiming misclassification of money laundering as receiving stolen goods due to factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Donato Gorgoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gorgoni argued that the lower court incorrectly applied the law by convicting him for money laundering instead of receiving stolen goods, proposing an alternative factual reconstruction. The court rejected this because the evidence showed Gorgoni was found in a stolen vehicle with a swapped license plate, a conduct definitively constituting money laundering under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 337 c.p.: The appeal must be based on legal errors regarding facts already examined by the trial court; a request to reconstruct facts differently or reclassify the crime based on new factual premises is inadmissible as it falls outside the scope of the admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORGONI DONATO nato a CUTROFIANO il 19/11/1934 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTIN t;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 2 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 11 marzo 2019, nei confronti di Gorgoni Donato, confermava la condanna per il reato di riciclaggio e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 337 cod. pen., riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'erronea applicazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, invocandone la derubricazione in ricettazione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già vagliati e disattesi con logici argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa l'integrazione del riciclaggio contestato all'imputato, essendo stato questi trovato a bordo di un veicolo provento di furto, su cui era stata montata una targa appartenente ad un altro veicolo nella sua disponibilità; osservato che la Corte ha fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale configura il delitto di riciclaggio anche la mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura e ciò perché la targa di un'autovettura costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899;
Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059; Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Alaimo, Rv. 232770); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis