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Ordinanza — n. 22500/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on theft conviction due to procedural violations and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant raised five grounds, including prescription, lack of motivation, and legal qualification errors, which the court rejected as generic, inadmissible, or unsupported by specific evidence. The court emphasized that new substantive arguments regarding non-punishability and mitigating circumstances could not be raised for the first time in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.; The Court of Cassation rejects appeals based on generic complaints regarding the evaluation of evidence or new substantive arguments not previously raised in lower proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic arguments new evidence procedural violations theft conviction prescription period delitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha rilevato come il ricorrente, seppur per brevissimo tempo, avesse conseguito la piena disponibilità della refurtiva); - che il quarto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134
Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA MICHELE nato a ANDRIA il 08/10/1957 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che SGARAMELLA MICHELE propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 11 gennaio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato (fatto commesso in Andria il 18 novembre 2012);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce l'avvenuta estinzione del reato ascrittogli, per essere decorso il termine massimo di prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, pur escludendo la recidiva, il furto pluriaggravato, contestato e ritenuto, verrà ad estinguersi, per decorso del termine massimo di prescrizione (pari ad anni 12 e mesi 6), il 18 maggio 2025; - che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità, è generico e non consentito in questa sede, essendo affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova (come le dichiarazioni rese dalla persona offesa) che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico e manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente » (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134) e che << Il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto.» (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544), come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha rilevato come il ricorrente, seppur per brevissimo tempo, avesse conseguito la piena disponibilità della refurtiva); - che il quarto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato dloglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il quinto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. con riguardo al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto - cui i giudici di merito si sono fedelmente attenuti - secondo cui:«La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso il beneficio richiesto alla luce dell'ingente quantità di olive sottratte - due quintali - e delle modalità di esecuzione - più persone che si sono recate sul fondo con attrezzatura idonea - apportatrici di danni patrimoniali alle piante); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 magg