Italian Court dismisses appeal for lack of motivation as it amounts to a merit-based dissent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the assessment of the defendant's awareness of legal prejudices and the habitual nature of their associations. The court ruled that these complaints constituted a substantive disagreement with the judgment's merits rather than a valid critique of its reasoning structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 5 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation is inadmissible if it merely expresses a disagreement with the substantive outcome without critiquing the logical structure of the reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHETTO COSIMO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 11/02/1954 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato Cosimo Borghetto colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 18 marzo 2020, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione all'accertamento della consapevolezza dei pregiudizi penali delle persone incontrate e in ordine all'abitualità della frequentazione; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 20