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Ordinanza — n. 22254/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific reasoning in criminal conviction judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was a generic defect of motivation. The appellant, Ion Puculete, challenged the second-instance judgment confirming his conviction for a crime under Article 20 of D.Lvo n. 30/2007, arguing the lower court failed to provide specific reasoning. The court rejected this claim as the argument lacked any concrete argumentation relating to the contested decision, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A defect of motivation is inadmissible if the ground is generic and lacks specific argumentation relating to the decision under appeal.

Parole chiave

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defect of motivation generic argumentation inadmissibility of appeal criminal conviction specific reasoning requirement allontanamento divieto d'entrata uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCULETE ION FLORIN nato il 23/09/1985 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15 novembre 2021, con cui il Tribunale di Pavia aveva dichiarato Ion Puculete colpevole del reato di cui all'art. 20 d.lvo n. 30/2007, commesso il 25 aprile 2020, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza; ritenuto che il 'motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 2023