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Ordinanza — n. 22250/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding denial of generic mitigating circumstances in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, noting the trial judge explicitly justified the denial based on the severity of the damage caused, the intensity of the intent, and the lack of reparative conduct.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently reasoned, as the judge has explicitly justified the denial of mitigating circumstances by referencing the extent of the damage, the intensity of the intent, and the defendant's subsequent conduct.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances defect of motivation fraudulent bankruptcy inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural defect court costs and fine bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESCENTI MICHELA VERONICA nato a BRESCIA il 10/04/1969 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio disposto con sentenza in data 17 giugno 2022 della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 giugno 2019, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Michela Veronica Crescenti colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, commesso il 5 giugno 2014, condannandola alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice del rinvio giustificato il diniego in relazione all'entità del danno cagionato, all'intensità del dolo - desumibile dalla reiterazione delle condotte distrattive -, e alla condotta successiva non riparativa del danno; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio