Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22222/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic criticism and lack of new arguments regarding non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maka Justi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing for a cause of non-punishment under Article 131-bis. The court rejected this as a generic criticism that merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court based on the appellant's overall conduct and motives.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal based on generic criticism of the lower court's reasoning, which merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed, is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic criticism cause of non-punishment Article 131-bis inadmissible appeal criminal procedure allontanamento malgrado rischio di persecuzione indennizzo per detenzione ingiustificata uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Maka Justi, nato in Albania il 23/06/1992 avverso la sentenza del 10/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando, da una parte, la complessiva condotta tenuta dal ricorrente, anche rnmediatamente prima e successivamente al reato contestato; dall'altra parte, il motivo futile che lo aveva indotto ad agire (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis