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Ordinanza — n. 22207/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being too generic and lacking specific legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was formulated in a completely generic manner. The appellant failed to explicitly state the legal reasons or factual data supporting the criticism of the lower court's conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are formulated in a completely generic manner, failing to explicitly state the legal reasons or factual data supporting the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Cassation procedure Article 385 Penal Code procedural costs censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
4043/23 Ferrara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
4043/23 Ferrara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LOREDANA nato a PALERMO il 21/08/1980 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 4043/23 Ferrara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05