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Ordinanza — n. 22206/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding excessive sentencing criteria comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specificity in the sole ground raised by the appellant. The appellant argued that the imposed sentence was excessive but failed to provide a precise comparison with the specific criteria used by the lower court judges. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not compare the contested decision with the precise criteria adopted by the judges of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity excessive sentencing comparison criteria procedural costs Cassa delle ammende sentencing guidelines gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
4037/23 Taormina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
4037/23 Taormina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA ALESSIO nato a PALERMO il 18/08/1996 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 4037/23 Taormina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05