Italian Court dismisses appeals as inadmissible for reiterating facts and generic legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Obinu and Pischedda inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a second-instance judgment regarding aggravated theft and illegal weapon possession, arguing flaws in the reasoning and application of the public exposure aggravating circumstance. The court rejected these claims because the arguments were repetitive, generic, and failed to meet the strict requirements for re-examining factual findings or introducing new legal parameters at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate the facts and arguments already examined by the court of appeal, or if they are generic and lack specific legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OBINU FRANCESCO nato a SIAMAGGIORE il 21/05/1979 PISCHEDDA GIUSEPPE nato a GHILARZA il 20/03/1996 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Francesco Obinu e Giuseppe Pischedda avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui gli imputati sono stati condannati per il reato di concorso in tentato furto pluriaggravato ed in porto di armi od oggetti atti ad offendere, quest'ultimo dichiarato estinto per prescrizione.
2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, sono inammissibili in quanto reiterativi, in parte generici, nonchè manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità, di fronte ad una sentenza d'appello che ha già adeguatamente esaminato e superato con esatti argomenti logico-giuridici le obiezioni difensive (cfr. pagg. 6 della sentenza d'appello). Infatti, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
3. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, è manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento consolidato secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione di materiali da cantieri o aziende, ancorchè dotati di recinzione ma accessibili e privi di vigilanza continua (Sez. 5, n. 15009 del 22/02/2012, Rv. 252486 - 01; Sez. 5, n. 51098 del 21/9/2017, Scaturro, Rv. 271602).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec