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Ordinanza — n. 20996/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-allowed grounds regarding sentencing application and lack of specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20996/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the specific exceptions permitted by law for challenging sentencing decisions. The appellant argued for a review of the absence of statutory grounds for acquittal, but the court noted that such issues are not among the limited categories of legal errors allowed under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific statutory violations regarding the defendant's will, correlation of request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding generic challenges to the absence of acquittal grounds.

Parole chiave

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appeal inadmissibility sentencing decision code criminal procedure legal qualification error acquittal grounds Cassazione Roma procedural costs ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen.
278337), con la conseguente indeducibilità del vizio relativo alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (che nel caso di specie viene dal ricorrente genericamente sollecitata con riferimento al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen.
(che nel caso di specie viene dal ricorrente genericamente sollecitata con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod.
art. 129 cod. proc. pen
278337), con la conseguente indeducibilità del vizio relativo alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
(che nel caso di specie viene dal ricorrente genericamente sollecitata con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHI YOUSSEF nato il 18/09/1984 avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di MONZA[dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, trattandosi di una sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra, richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), con la conseguente indeducibilità del vizio relativo alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (che nel caso di specie viene dal ricorrente genericamente sollecitata con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., sebbene la decisione impugnata abbia dato ampiamente conto, nella motivazione, delle ragioni per le quali dovevano escludersi le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi della richiamata disposizione processuale).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden