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Ordinanza — n. 20976/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the accused instead of a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the accused rather than by a qualified defense lawyer. The appellant, Imperatore Luca, failed to comply with the mandatory requirement introduced by Law 103/2017, which mandates that all appeals must be signed by attorneys registered in the special register of the Court. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Criminal appeals must be signed by qualified defense lawyers registered in the special register of the Court of Cassation, and personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility qualified defense lawyer special register requirement personal signature invalidity Law 103/2017 amendment procedural costs award Cassa delle ammende requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE LUCA nato a TORRE ANNUNZIATA ill 27/10/1988 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(AL,) jclato avviso alle parti.i j udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSEIRVA Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata è stato personalmente proposto dall'imputato; - che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica, apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 2720:1.0). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente