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Ordinanza — n. 20819/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's judgment lacked sufficient reasoning regarding the crime of theft, but the court found these arguments generic and unrelated to the facts already examined by the appellate judge. Consequently, the court rejected the claim for remand, ruling that the appeal did not raise new or specific issues requiring further judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on generic criticisms of factual reasoning without specific grounds for remand are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of motivation theft conviction procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali spese di assistenza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 378 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA ANTONIO nato a EBOLI il 03/04/1979 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al vizio di carenza di motivazione della sentenza impugnata che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., sono indeducibili perché totalmente generici e relativi a questioni sulla dinamica dei fatti neppure devolute al giudice di appello ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente