Cassation appeal dismissed because defendant cannot challenge concurred sentence below statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal proceedings, ruling that the defendant cannot contest the sentence agreed upon with the prosecution. The lower court had reduced the penalty to eight months based on a concurred request, following a full responsibility assessment by the first-instance judge. Consequently, the appeal was rejected as the defendant accepted the reduced term, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An accused cannot challenge a sentence reduced by agreement with the prosecution if it remains within the statutory minimum limits and was ratified by the appellate court after a full responsibility finding.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRRITO SALVATORE nato a BARI il 16/04/1970 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI— Fiato avm›-all-e- parti; 2-(2-kev udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 1045/23 Cirrito
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Salvatore Cirrito ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 258/22 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. ed altro riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a mesi otto di reclusione; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de planyon trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis