Cassation court dismisses appeals for generic repetition of lower court arguments regarding self-defense exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Vasari and Coniglio inadmissible for failing to meet procedural requirements. Both defendants argued against the lower court's rejection of their self-defense claim under Article 54 of the Penal Code, but their submissions were deemed merely repetitive of arguments already made in the appellate judgment. The court ruled that because the grievances were too general and did not engage with the specific reasoning of the appellate court, they lacked the necessary specificity to warrant further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic repetitions of appellate arguments result in inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VASARI PAOLO nato il 21/07/1994 CONIGLIO MARCO nato a PRIOLO GARGALLO il 12/03/1980 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 963/23 Vasari + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza contenuta nei ricorsi - comune ad entrambi gli imputati e attinente alla violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza dell'esimente di cui all'art.54 cod. pen. - oltre che formulata in termini assai generici, è meramente riproduttiva di censure svolte nell'atto di appello, né si confronta con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3 e 4);
Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/