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Ordinanza — n. 20740/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal grounds for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20740/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal grounds. The appellant challenged the lower court's assessment of responsibility and the psychological element required for the crime of calumny, which the appellate court had already thoroughly examined. The supreme court ruled that such repetitive factual grievances do not meet the strict admissibility requirements for a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 603 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere complaints about factual assessments or repetitions of arguments already decided by the court of first instance render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation admissibility mere factual complaints repetitive arguments calumny psychological element legal vs factual review censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 603 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI MARIA nato a TERAMO il 09/03/1972 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 843/23 MARIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; ciò in particolare con riguardo alle censure riguardanti la colpevolezza per i reati di lesioni personali e violenza privata e circa la configurabilità del reato di calunnia per difetto dell'elemento psicologico;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso