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Ordinanza — n. 20730/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and rejection of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20730/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sforza Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of a threatening conduct and the denial of generic mitigating circumstances, arguing against the integration of the crime and the assessment of his criminal personality. The court rejected these arguments as they were adequately refuted by the Court of Appeal, which highlighted the threat to prevent identity and vehicle checks, the vehicle's lack of insurance, and the appellant's history of prior offenses.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited are merely reproductions of those already examined and refuted by the Court of Appeal, or if they constitute a mere reiteration of arguments already rejected on facts and law.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds Court of Cassation mitigating circumstances criminal personality threatening conduct procedural inadmissibility pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA FABIO nato a ROMA il 02/03/1966 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NN, Ns, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sforza Fabio; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'integrazione del reato, sia in ordine alle sussistenza degli elementi oggettivi che soggettivi, è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha valorizzato la condotta minacciosa tesa ad impedire il controllo, non solo dell'identità' dello Sforza, ma dell'autovettura che, infatti, all'esito degli accertamenti risultava condotta con patente sospesa dal ricorrente/ oltre che priva di copertura assicurativa, mentre indifferente veniva ritenuto lo stato alterato al fini del valutato esistente dolo del reato (pagg. 6 e 7); rilevato che anche il secondo motivo, con cui si critica l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche/costituisce .loglianza superata con corretti argomenti in fatto e diritto dalla Corte di merito che ha apprezzato la negativa personalità del ricorrente gravato / da plurimi precedenti penali tali da deporre per l'inclinazione al delitto, motivazione non illogica e pertanto insindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso