Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lo Pinto Natale inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant alleged defects in reasoning regarding evasion and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments merely evocative without specific criticism of the appealed decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to establish a correlation between the cited reasons and the lower court's actual reasoning, violating the requirement for specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific criticism of the contested decision, failing to demonstrate a correlation between the arguments and the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PINTO NATALE nato a TAORMINA il 20/01/1962 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lo Pinto Natale; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di evasione e in ordine alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo gli stessi meramente evocativi del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il