Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise generic mitigating circumstances at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Valenti Vito inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the argument regarding the omission of generic mitigating circumstances was not raised for the first time at the appellate level, violating procedural requirements. Consequently, the appeal was rejected because the necessary legal grounds were not properly introduced during the second instance proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if it raises new grounds for violation of law that were not deduced in the appellate judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI VITO nato a TRAPANI il 26/07/1977 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Valenti Vito; OSSERVA Ritenuto che il motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito là dove hanno ritenuto che le concrete modalità della condotta - il ricorrente si allontanava in piena notte dall'abitazione - fossero ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa avendo, di fatto, smentito che il Valenti stesse rientrando in casa all'atto del controllo da parte degli operanti; considerato che la parte del motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche afferisce a violazione di legge non dedottojn sede di appello dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21