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Ordinanza — n. 20688/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as recidiva violation was not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20688/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied recidivism rules, but the court found this issue was not raised during the appeal phase. Since the second-instance judgment only addressed the specific crime and non-punishment grounds without contesting recidivism, the court ruled the new argument was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal alleging a violation of law regarding recidivism is inadmissible if the second-instance judgment addressed only the specific crime and non-punishment grounds without contesting recidivism.

Parole chiave

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recidivism violation inadmissible appeal second instance grounds non-punishment cause procedural default recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO ANGELO nato a LAMEZIA TERME il 27/07/1977 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pino Angelo; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'erronea applicazione della recidiva, afferisce a violazione di legge deducibile e non dedotta in sede di gravame, dal momento che i motivi di appello avevano riguardato unicamente la sussistenza e configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen., l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, la cui applicazione non era stata contestata dai ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04