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Ordinanza — n. 20555/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on factual review and lack of legal grounds for requalification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Liberato D'Oro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to dismiss one charge due to prescription and reclassify another as attempted private violence. The court rejected the appeal because the first ground violated preclusion rules against factual re-evaluation, and the second ground lacked merit as it did not stem from a defect in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 612 comma 1 e 2 cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or requalify crimes based on a different historical reconstruction when the lower court has explicitly motivated its conviction without logical or legal flaws.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility preclusion principle factual re-evaluation prohibition crime requalification limits prescription extinction revisione in materia penale recidiva nell'infrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 612 comma 1 e 2 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla riqualificazione del fatto di cui al capo b) dell'imputazione a norma dell'art. 612 comma 1 e 2 cod.
Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORO LIBERATO nato a APICE il 17/03/1974 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43263/2022 Rilevato che l'imputato Liberato D'Oro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L' Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Chieti e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione (porto di oggetto atto a offendere) perché estinto per prescrizione ed ha diversamente qualificato il fatto di cui al capo b) dell'imputazione (tentata violenza privata) a norma dell'art. 612 comma 1 e 2 cod. pen. e rideterminato la pena in mesi due di reclusione, ferme restando le statuizioni civili;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; rilevato che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla riqualificazione del fatto di cui al capo b) dell'imputazione a norma dell'art. 612 comma 1 e 2 cod. pen.- è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e, comunque, anch'esso patisce gli stessi limiti del primo motivo di ricorso; Considerato che correttamente la Corte di appello ha ritenuto il reato di minaccia aggravata, dato l'uso del bastone; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il res