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Ordinanza — n. 20466/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming minor offense qualification error due to quantity dominance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to qualify the offense as a minor crime under Article 73 of DPR 309/90. The court rejected this, noting that the lower court correctly prioritized quantitative data in its comprehensive assessment of the specific circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 73 DPR 309/90; The qualification of a minor offense requires a comprehensive evaluation of all symptomatic elements, where a single circumstance may override the quantitative dominance of other factors.

Parole chiave

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minor offense qualification DPR 309/90 Article 73 quantitative dominance comprehensive evaluation inadmissible appeal Cassation procedure criminal liability assessment azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 73 DPR 309/90

Giurisprudenza citata

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Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAMARIA MARIA nato a BARI il 26/11/1979 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato laddove rivendica la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del predetto articolo, perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, il dato quantitativo quale elemento preponderante rispetto agli altri dati esaminabili, in linea con l'indirizzo per cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez.

U - , n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 - 01) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il