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Ordinanza — n. 20462/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying non-prosecution due to minor offense. The court rejects the argument as inconsistent with established case law. The appeal is inadmissible because the lower court properly addressed the issue. The decision upholds the conviction based on organized and professional criminal activity. The court orders the appellant to pay court costs and fines. The ruling clarifies that implicit denial of leniency is valid when facts contradict it.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to explicitly recognize the cause of non-prosecution for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that such a request is implicitly denied when the judgment's reasoning excludes the possibility of particular minor circumstances. The appellate court correctly identified the organized and professional nature of the illegal activities as grave factors contradicting the claim of minor offense.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The request for application of the cause of non-prosecution for particular minor circumstances is implicitly denied by the judge if the argumentative structure of the judgment calls for elements excluding an evaluation of the act in terms of particular minor circumstances.

Parole chiave

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non-prosecution cause particular minor circumstances implicit denial organized criminal activity appeal inadmissibility penal code article 131-bis judicial reasoning contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
artt. 110 cod. pen
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021 Ud., Cincolà Marco, Rv. 282097
deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.» (Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021 Ud., Cincolà Marco, Rv. 282097 — 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU LIQING nato il 08/03/1974 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; v Ritenuto che l'unico motivo ricorso con cui Hu Liqing, condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 comma 1 lettera a) D. Igs. 152/2006, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione nen emergenti dal provvedimento impugnato ed in quanto il motivo in parola si pone in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.» (Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021 Ud., Cincolà Marco, Rv. 282097 — 01).

Nel caso di specie la lamentata assenza della motivazione sul diniego del riconoscimento della invocata causa di non punibilità non può trovare accoglimento in quanto il giudice dell'appello correttamente e compiutamente ha argomentato la propria decisione, individuando precisi elementi ostativi quali lo svolgimento dell'attività illecita in modo palesemente organizzato e "professionale" (veicoli, magazzino, dipendenti) e duraturo nel tempo, elementi gravi che depongono logicamente in senso contrario rispetto alla particolare tenuità invocata.

Tali elementi, anche laddove non fossero stati esplicitati dal giudicante sarebbero comunque stati deducibili dal corpo della sentenza, come secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata sopra; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 Il Co igliere estens re Il P