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Ordinanza — n. 20326/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses personal cassation appeal as inadmissible due to mandatory lawyer representation post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20326/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by El Mehdi Bouzadi inadmissible because it was submitted personally after the 2017 law requiring mandatory legal representation. Although the appellant argued for personal filing rights, the court noted that the new statute removed the option for personal appeals without a lawyer. Consequently, the court dismissed the procedural defect and also rejected the substantive claim regarding recidivism, upholding the lower court's conviction.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017: Personal appeals to the Supreme Court are inadmissible if not signed by a qualified lawyer, as the legislature deemed technical representation necessary for the high qualification required in cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal mandatory legal representation recidivism aggravation procedural inadmissibility lawyer qualification personal appeal legislative reform diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Considerato che El Mehdi Bouzadi ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 13 comma 13-bis d.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva
Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco
Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZADI EL MEHDI nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che El Mehdi Bouzadi ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 13 comma 13-bis d. Igs. n. 286 del 1998 e, con unico motivo, lamenta la mancata esclusione della operatività della recidiva; rilevato che trattasi d'impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, posto che tale deve ritenersi il ricorso sottoscritto dall'interessato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695), com'è avvenuto nel caso che occupa, ove il difensore non ha neppure aggiunto alcuna formula espressiva della volontà di fare propri i motivi; ricordato, invero, che il ricorso è stato proposto in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», si impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); considerato, in ogni caso, che trattasi di motivo manifestamente infondato anche nel merito, svolgendo censura riproduttivi di doglianza già adeguatamente valutata dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che in punto di recidiva la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464;

Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini dell'indagini sulla sua sussistenza, il giudice è tenuto a verificare in concrete se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Ciò premesso, nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come espressione di maggiore allarme sociale e tale motivazione è incensurabile in questa sede, siccome esente da vizi del ragionamento logico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass