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Ordinanza — n. 20131/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for threats and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for threats under Article 337 of the Penal Code and the rejection of a mitigating circumstance under Article 393-bis. The court found the appeals manifestly unfounded, noting the threat occurred during identification duties and that the mitigating circumstance was factually excluded without evidence.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded regarding the existence of the crime or the factual exclusion of statutory mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility threats under penal code mitigating circumstances exclusion manifestly unfounded grounds court costs and fine minaccia contro le autorità minaccia non comprovata pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
con riferimento alla minaccia che secondo la testimonianza del Gi3lati fu profferita mentre l'attività di identificazione doveva essere completata; sia in relazione alla insussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
con riferimento alla minaccia che secondo la testimonianza del Gi3lati fu profferita mentre l'attività di identificazione doveva essere completata; sia in relazione alla insussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLO GIUSEPPE nato a ARQUATA SCRIVIA il 22/01/1976 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate sia in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla minaccia che secondo la testimonianza del Gi3lati fu profferita mentre l'attività di identificazione doveva essere completata; sia in relazione alla insussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. sincensurabilmente esclusa in punto di fatto per 4enza di riscontri; sia in ordine alla riqualificazione del fatto in ragione degli elementi posti a base della responsabilità ex art. 337 cod. pen.; sia, infine, alla sostituzione con sanzione sostitutiva, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravità del reato e della negativa personallità del gravato ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.202