Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20124/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic charges fail to address substantive responsibility reasons under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20124/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were deemed entirely generic because they did not specifically address the responsibility arguments set forth in the lower court's judgment. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits of the underlying case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and address substantive reasons; generic charges fail to meet admissibility requirements under Italian criminal procedure law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic charges criminal procedure code responsibility arguments procedural costs Cassa delle ammende substantive review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIUSEPPE nato a TORINO il 01/04/1972 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del ricorso sono del tutto genericamente proposte in relazione all'esame delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023