Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, upholding lower court's rejection of non-punishment plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and merely repetitive of arguments already rejected by the territorial court. The appellant challenged a conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing for the non-punishment cause under Article 131-bis, which the lower court dismissed by emphasizing the intensity of the defendant's intent. Consequently, the court upheld the original judgment, ruling that the appeal lacked specific grounds and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Appeals based on generic censure or merely repetitive arguments are inadmissible as they fail to provide specific grounds for re-examination of the contested legal points.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO RAFFAELE nato a GRAGNANO il 03111/1980 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, valorizzando a tal fine l'intensità del dolo dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il