Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and prior adequate review of detention extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Aurora Spano inadmissible for failing to provide specific legal grounds, as the issues were already adequately examined by the lower tribunal. The lower court had rejected the detention extension request under Article 41-bis of the Penitentiary Law, finding the ministerial decree properly motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis L. 354/1975; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints regarding detention extensions are inadmissible when the lower court has already thoroughly examined the legal and factual premises without error.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO' AURORA natcLa ROSARNO il 25/01/1947 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ./24-f IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da SPANÒ Aurora avverso il decreto ministeriale di proroga di sottoposizione della ricorrente al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord.pen. In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto reclamato risulta congruamente motivato e corredato da adeguati elementi a sostegno dei presupposti richiesti per la proroga in atto del regime detentivo speciale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPANÒ Aurora deducendo violazione di legge in relazione all'art. 41-bis L. 354/1975.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna deifricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigli