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Ordinanza — n. 20067/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation instead of legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zheng Mingdui inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding criminal continuity. The lower court had already examined the facts and found no evidence of common intent between the offenses. The Court ruled that such a request constitutes a challenge to factual findings, which is not permitted in a legality appeal.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A legality appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts or evidence already examined by the execution judge, as this constitutes a challenge to factual findings rather than a legal violation.

Parole chiave

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legality appeal criminal continuity factual re-evaluation execution judge inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale remissione della pena esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHENG MINGDUI (CUI 0070FT3) nato il 05/06/1972 avverso l'ordinanza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; AIME. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 aprile 2022 il Tribunale di Firenze, quale giudice della esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata dal PM nei confronti di ZHENG Mingdui, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena c:oncesso, in presenza di cause ostative, in violazione di legge con le sentenze indicate in istanza. Il Tribunale, inoltre, rigettava l'istanza avanzata da ZHENG Mingdui tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto delle distinte decisioni irrevocabili anzi indicate.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ZHENG Mingdui deducendo violazione di legge, in riferimento al diniego della continuazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consi