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Ordinanza — n. 19836/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising a new substantive ground on first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by not reclassifying the crime from simple to grave injuries based on subjective imputation principles. The court rejected this because the issue was not raised during the appellate proceedings, violating procedural rules against new grounds in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: A ground of appeal involving substantive merit issues cannot be raised for the first time in the cassation judgment if it was not specifically contested in the appellate act.

Parole chiave

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new ground of appeal cassation inadmissibility subjective imputation procedural exhaustion reclassification of crime lesioni gravi trauma alla mano lesione al piede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 59 cod. pen
- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 59 cod. pen., in relazione agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA JESUS nato a VIGNOLA il 26/04/1982 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; /

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SPADA JESUS per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 3 cod. pen., con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (fatto commesso in data 20/12/2014), limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio applicatogli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 59 cod. pen., in relazione agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen., in riferimento alla mancata derubricazione del delitto di lesioni gravi in quello di lesioni semplici, giusta il principio della imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti, non essendo concretamente prevedibile per il ricorrente che il suo avversario nella lite, cadendo a terra, si sarebbe procurato le gravi lesioni descritte in imputazione, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta né dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, né dall'atto di appello in data 17 febbraio 2021, che il deducente avesse formulato specifiche doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito — come del resto dimostrato dai rilievi in fatto articolati a sostegno della sviluppata doglianza -, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.