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Ordinanza — n. 19816/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise prior grounds and generic second argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19816/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Asan Constantin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for snatching with violence, arguing violations of the snatching statute and denial of mitigation, but failed to raise the snatching claim in prior appeals. The court rejected the first ground as barred by procedural rules requiring exhaustion of lower remedies and dismissed the second ground as too generic to identify specific legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 114 cod. pen.; Art. 624-bis cod. pen. The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to raise a legal ground in prior appeals or if the second ground is too generic to identify the specific violation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility exhaustion of remedies snatching with violence generic legal argument procedural bar denial of mitigation Corte di Cassazione indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., in riferimento alla sussistenza del reato di furto con strappo alla cui realizzazione egli avrebbe concorso fungendo da palo, non è consentito in questa sede, giusta il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 114 cod. pen.
pen., che inibisce la denuncia, con il ricorso per cassazione, di violazioni di legge che non siano state fatte valere con il gravame, come nel caso di specie; che, ad ogni buon conto, del tutto legittimamente è stata negata al ricorrente l'attenuante di cui all'art. 114 cod.
Art. 624-bis cod. pen.
- che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 624-bis cod. pen., in riferimento alla sussistenza del reato di furto con strappo alla cui realizzazione egli avrebbe concorso fungendo da palo, non è consentito in questa sede, giusta il disposto di cui all'art.
art. 624-bis cod. pen
- che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 624-bis cod. pen., in riferimento alla sussistenza del reato di furto con strappo alla cui realizzazione egli avrebbe concorso fungendo da palo, non è consentito in questa sede, giusta il disposto di cui all'art.
art. 114 cod. pen
pen., che inibisce la denuncia, con il ricorso per cassazione, di violazioni di legge che non siano state fatte valere con il gravame, come nel caso di specie; che, ad ogni buon conto, del tutto legittimamente è stata negata al ricorrente l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021
avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASAN CONSTANTIN nato il 18/08/1982 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che ASAN CONSTANTIN propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 29 marzo 2022, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di furto con strappo in danno di Severino Binucci (fatto commesso in Valfabbrica in data 4 giugno 2018);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 624-bis cod. pen., in riferimento alla sussistenza del reato di furto con strappo alla cui realizzazione egli avrebbe concorso fungendo da palo, non è consentito in questa sede, giusta il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che inibisce la denuncia, con il ricorso per cassazione, di violazioni di legge che non siano state fatte valere con il gravame, come nel caso di specie; che, ad ogni buon conto, del tutto legittimamente è stata negata al ricorrente l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312) cui il giudice di appello si è fedelmente attenuto; - che anche il secondo motivo, che denuncia «la contraddittorietà della motivazione», per non avere, la Corte territoriale, «valutato la sussistenza dell'aggravante del reato ascritto» è del tutto generico, vuoi perché è equivoca la stessa enunciazione del motivo, vuoi perché non è dato comprendere quale sia l'aggravante contestata, visto che il reato ascritto al ricorrente è quello di cui all'art. 624-bis cod. pen., ossia la fattispecie di l'urto con strappo. - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere