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Sentenza — n. 19770/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls theft conviction due to remission of complaint while rejecting appeal on shoplifting.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the theft charge because the victim's remission of complaint extinguished the offense, whereas the shoplifting charge remained procedurally valid. The appellant argued for a full retrial, but the court found the theft conviction voidable only upon the victim's withdrawal, which was accepted during the appeal process. Consequently, the sentence for theft was erased without remittal, while the appeal concerning shoplifting was declared inadmissible due to lack of specificity.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.p.; Art. 624 c.p.; Art. 493-ter c.p.: The remission of complaint extinguishes the crime of theft, rendering the conviction voidable and the sentence eliminable, while shoplifting remains prosecutable ex officio and unaffected by such remission.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime theft prosecution shoplifting offense inadmissible appeal annulment without remittal procedural bar delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 493-ter c.p.
La remissione, invece, è irrilevante rispetto al reato di cui all'art. 493-ter cod.
Art. 129, comma 2, c.p.p.
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod.
art. 493-ter cod. pen
La remissione, invece, è irrilevante rispetto al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., che è procedibile d'ufficio.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci
227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv.
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A.
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARCELLARI MARCO nato a CREMONA il 01/09/1979 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado (emessa all'esito di giudizio abbreviato) con la quale Barcellari Marco era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624 e 493-ter cod. pen.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione. 2.2. Il ricorrente, successivamente, ha prodotto motivi nuovi con atto di remissione di querela della persona offesa e accettazione da parte dell'imputato.

3. Va rilevato che il reato di furto risulta procedibile solo a querela di parte e che <<la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto>> (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301). La remissione, invece, è irrilevante rispetto al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., che è procedibile d'ufficio. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato, con spese a carico del querelato.

4. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con il gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La censura relativa al mancato espletamento della perizia, inoltre, è manifestamente infondata, atteso che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Va, in ogni caso, evidenziato che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all'esercizio del loro potere discrezionale.

5. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, per essere il reato estinto per remissione di querela e, conseguentemente, deve essere eliminata la relativa pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa. Va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, perché estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa. Pone le spese del procedimento a carico di Barcellari Marco. Dichiara inammissibile il ricorso relativamente al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore D